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Comunicati » www.studioperen.it

N. Iscrizione all'albo

2071

Data Iscrizione

1983

Provincia

Lecce (Puglia)

Specializzazione

Brevetti invenzioni

NEWS


Brevetti+, Marchi+ e Disegni+: emanati i bandi 2023

Con l’emanazione dei bandi, in corso di registrazione presso gli organi di controllo, diventano operative per l’annualità 2023 le misure agevolative denominate Brevetti+, Disegni+  e Marchi+ per la concessione di agevolazioni per la valorizzazione dei titoli di proprietà industriale. 

Le nuove versioni dei bandi pur contenendo alcune novità introdotte da nuove disposizioni legislative vanno in continuità con quelli dell’anno precedente e fissano anche la data di apertura degli sportelli.

Le domande di contributo potranno essere presentate a partire:

dal 24 ottobre 2023 per Brevetti+

dal 7 novembre 2023 per Disegni+

dal 21 novembre 2023 per Marchi+  

In favore delle tre misure, con il decreto direttoriale di programmazione delle risorse del 16 giugno 2023 sono stati messi a disposizione per l’anno 2023 nel complesso 32 milioni di euro, di cui 2milioni per Brevetti+10 milioni di euro per Disegni+ e 2 milioni di euro per Marchi+

Di seguito sono scaricabili le versioni integrali dei tre bandi, mentre gli avvisi sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale  n. 187 dell'11 agosto 2023

Bando 2023 Brevetti +

Bando 2023 Disegni +

Bando 2023 Marchi +  

Decreto direttoriale 16 giugno 2023  (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 13 luglio 2023)

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BRUXELLES - Il Parlamento Ue rinvierà con tutta probabilità l'approvazione dei testi sul brevetto unificato europeo, prevista durante la sessione plenaria di febbraio, lasciando ancora aperta per Milano la possibilità di diventare la sede del Tribunale unico. Lo ha annunciato l'eurodeputato del Pdl Raffaele Baldassare, spiegando che una sua proposta in tal senso ha già ottenuto il consenso degli altri relatori a Strasburgo.
L'iniziativa dell'europarlamentare italiano fa seguito alla richiesta - avanzata dal ministro per gli affari europei Enzo Moavero a fine 2011 - di riaprire i termini per la presentazione delle candidature alla sede centrale del Tribunale, i cui termini si sono chiusi il 4 dicembre.
''Un'adozione delle misure da parte del Parlamento Ue avrebbe esaurito le opportunità d'influire sui negoziati in corso'', ha spiegato Baldassarre. Per tale motivo, ''ho chiesto che le proposte fossero adottate solo dopo la risoluzione'' del problema della sede della Corte unica sui brevetti. Questa mossa permetterà al governo di proseguire i negoziati a favore di Milano ''potendo contare sul sostegno degli eurodeputati italiani''.

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NUOVE AGEVOLAZIONI PER LA TUTELA DELLA PROPRIETA' INDUSTRIALE DAL MSE

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha varato due strumenti di agevolazioni, con la finalità di qualificare la produzione industriale italiana, rafforzandone la capacità innovativa e la competitività sul mercato nazionale e internazionale, per facilitare le imprese che intendono tutelare i propri prodotti utilizzando brevetti, disegni e modelli industriali.

Queste, nello specifico, le due iniziative:

Erogazione di premi a favore di imprese per aumentare il numero dei depositi nazionali ed internazionali di brevetti e disegni.
L’entità dei premi varia per ciascun deposito nazionale.Per quanto riguarda l’estero, l'importo varia in relazione al numero e ai Paesi in cui si deposita la richiesta di estensione del proprio titolo di proprietà industriale (particolari bonus sono previsti per determinati Paesi: Stati Uniti d’America e Cina per il design; Cina, India, USA, Brasile e Russia per i brevetti).
Erogazione di agevolazioni per portare sul mercato prodotti nuovi basati su brevetti e design.
In questo caso, il contributo erogato copre l’80% delle spese ammissibili fino a un tetto massimo di 70.000 euro per i brevetti e 80.000 euro per il design, in entrambi i casi subordinatamente alla realizzazione di un progetto che verrà valutato dagli enti attuatori.
Entrambe le misure saranno attuate con il contributo tecnico di Invitalia e della Fondazione Valore Italia.

I finanziamenti, a fondo perduto, saranno erogati secondo la procedura a sportello fino ad esaurimento dei fondi. La previsione è di poter mettere a disposizione complessivamente più di 9.000 premi unitari per il deposito dei titoli di proprietà industriale da parte delle imprese, che potranno inoltre essere accompagnate nella realizzazione dei loro progetti di valorizzazione dei brevetti e dei modelli e disegni industriali. Le aziende beneficiarie saranno micro, piccole e medie imprese, anche di nuova costituzione, necessariamente operanti sul territorio nazionale.

Le risorse disponibili per l’attuazione del programma ammontano a 30,5 milioni di euro.
Dal 91° giorno dalla data di pubblicazione dei bandi sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale n. 179 del 3 agosto 2011 sarà possibile presentare domanda di agevolazione; la procedura valutativa prevista è quella “a sportello”, che seguirà l’ordine cronologico di presentazione.

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Per i brevetti italiani introdotta la "Priorità interna".

La legge n. 99/2009 ha introdotto in Italia l'istituto della “priorità interna”, ossia la possibilità di rivendicare la priorità di una domanda di brevetto italiano anche in una successiva domanda di brevetto italiano.

La norma sulla "priorita` interna" va ad integrare l’istituto delle priorita` in modo simile a quanto previsto dalle legislazioni piu` avanzate di molti Paesi tra cui la Francia, come risulta dal libro VI del code de la proprie´te´ intellectuelle, la Germania (legge 16 dicembre 1980, e successive modifiche), l'Inghilterra (Patents Act del 1977, e successive modifiche) e gli Stati Uniti d’America la cui legge brevettuale prevede la continuation-in part, ovvero la norma che porta alla rivendicazione interna.

La possibilità di utilizzare la "priorità interna" è riconosciuta solamente alle domande di brevetto per invenzione industriale ed alle domande di brevetto per modello di utilità.

All'art. 37 del Codice della Proprietà Industriale, di cui al decreto legislativo del 10 febbraio 2005, n. 30 è stato aggiunto il seguente comma:

"Per i brevetti di invenzione e per i modelli di utilità, il deposito nazionale in Italia dà luogo al diritto di priorità anche rispetto a una successiva domanda nazionale depositata in Italia, in relazione a elementi già contenuti nella domanda di cui si rivendica la priorità".

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Normativa Sui Brevetti Codice Della Proprietà Industriale

Importante: Con decreto legislativo 10 febbraio 2005, n.30 è stato emanato il CODICE DELLA PROPRIETÀ, INDUSTRIALE a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273.

L'art. 65 prevede che quando il rapporto di lavoro intercorre con un Universita' o con una pubblica amministrazione avente tra i suoi scopi istituzionali finalita' di ricerca, il ricercatore e' titolare esclusivo dei diritti derivanti dall'invenzione brevettabile di cui e' autore.

Le disposizioni dell'art. 65 non si applicano nelle ipotesi di ricerche finanziate, in tutto o in parte, da soggetti privati ovvero realizzate nell'ambito di specifici progetti di ricerca finanziati da soggetti pubblici diversi dall'universita', ente o amministrazione di appartenenza del ricercatore.

Ricorrendo tale ipotesi le condizioni possono essere diversamente contrattate dall’Università.

I ricercatori possono pertanto optare per il deposito di un brevetto a nome proprio, nel caso di invenzione conseguita nell’ambito di attività istituzionale.

In tal caso, le condizioni sono le seguenti:

•l’Università NON si fa carico di alcuna spesa;
•il ricercatore ha l’obbligo di comunicare il deposito all’Amministrazione universitaria;
•l’Università ha comunque il diritto, riconosciuto dalla legge, a partecipare agli eventuali introiti derivanti dallo sfruttamento commerciale del brevetto (per l’Università la percentuale di partecipazione è dal 30% al 50%).
Il ricercatore non interessato a brevettare a nome proprio può optare per il deposito del brevetto tramite l’Università.

In tal caso l’Ateneo si assume gli oneri conseguenti.


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Enea

In data 21 febbraio 2011 è stata approvata la nuova "Disciplina ENEA relativa alla Proprietà Industriale" per la gestione dei risultati delle attività di ricerca svolte in ENEA che diano luogo a invenzioni brevettabili, modelli di utilità, disegni e modelli, know-how, e qualsiasi altra innovazione suscettibile di tutela, in armonia con il D. Lgs. N. 30 del 10 febbraio 2005 (Codice della Proprietà Industriale) e successive modificazioni.

:: Per una maggiore comprensione, si riassume la nuova procedura e si segnalano le novità
La nuova Disciplina distingue tra Ricerca Istituzionale e Ricerca Commissionata o Finanziata.

Nel caso della Ricerca Istituzionale, al dipendente ENEA spetta la titolarità esclusiva dei diritti (morali ed economici) derivanti da qualsiasi innovazione suscettibile di formare oggetto di brevetto o di registrazione.
Il dipendente potrà brevettare a proprio nome l'invenzione, assumendosi ogni spesa e tassa, oppure cedere tali diritti ad ENEA ( Allegato B - contratto di cessione dei diritti al brevetto), che potrà depositare a proprio nome la domanda di brevetto/registrazione, assumendosene gli oneri.
Nel caso di deposito a proprio nome, il dipendente dovrà comunicare a UTT e alla Commissione Brevetti, tramite una lettera di trasmissione sottoscritta dal Responsabile dell'Unità Tecnica cui afferisce, l'intenzione di depositare in proprio il brevetto ( Allegato D) - comunicazione di deposito domanda a nome dell'inventore).
Entro un mese dal deposito, il dipendente dovrà trasmettere a UTT copia della domanda di brevetto e successivamente comunicare i termini e le condizioni del contratto di cessione o di licenza che ha intenzione di concludere con un soggetto terzo, affinché ENEA possa esercitare il diritto di prelazione riconosciutogli dalla legge.

Qualora l'ENEA non eserciti il diritto di prelazione e il dipendente ceda o dia in licenza il proprio brevetto ad un soggetto terzo, dovrà riconoscere all'ENEA il 30% dei proventi percepiti dallo sfruttamento del brevetto.

Qualora invece intenda cedere i diritti all'ENEA, l'inventore dovrà prontamente comunicare a UTT e alla Commissione Brevetti il risultato inventivo a proprio giudizio suscettibile di essere oggetto di brevetto e inviare, tramite il Responsabile dell'Unità Tecnica cui afferisce, la richiesta di cui all' Allegato C (Richiesta di brevettazione/registrazione) nonché il contratto di cessione dei diritti al brevetto ( Allegato B).

Nel caso di Ricerca Commissionata o Finanziata, al dipendente NON spetta la titolarità dei diritti economici derivanti dall'innovazione suscettibile di formare oggetto di brevetto, in quanto la titolarità di tali diritti è stabilita dal contratto di ricerca stipulato con il committente o con il soggetto finanziatore. Qualora l'ENEA abbia la titolarità (anche pro quota) dei diritti economici e decida di non depositare la domanda di brevetto, l'inventore può segnalare a UTT e alla Commissione Brevetti la propria disponibilità ad acquisire il diritto a depositare la domanda a proprio nome, sostenendone ogni spesa e onere e riconoscendo ad ENEA una quota pari al 10% dei proventi ottenuti a seguito dello sfruttamento patrimoniale del brevetto, detratti i costi.

Nel caso di brevetto depositato dall'ENEA sia nell'ambito della Ricerca Istituzionale, che nell'ambito della Ricerca Commissionata o Finanziata, rimborsati i costi per il deposito e mantenimento del brevetto, il residuo dei corrispettivi derivanti dallo sfruttamento economico sarà ripartito a parità di quote tra l'inventore e l'ENEA.
Nel caso di più inventori, la ripartizione dei corrispettivi loro spettanti dovrà tener conto dell'importanza del contributo da ciascuno prestato nel conseguimento dell'invenzione. I co-inventori, pertanto, saranno tenuti a comunicare, al momento della richiesta di brevettazione/registrazione, le percentuali spettanti a ciascuno di essi. In mancanza di tale comunicazione i corrispettivi saranno ripartiti in parti uguali.

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c o m u n i c a t o s t a m p a
le nicchie di mercato in cui predomina il genio italiano
 

In attesa di un avanzamento sul fronte del brevetto UE unico,
riguardo al quale domani ci sarà una tappa fondamentale a Bruxelles,
depositate in 11 anni oltre 40mila domande italiane di brevetto europeo

Roma, 9 marzo 2011 – Preparazioni igienico-sanitarie, principi farmacologici funzionali alle preparazioni mediche, packaging, tecnologie per la trasmissione dell’informazione digitale, applicazioni tecnologiche per la casa, a cominciare dalle attrezzature per la cucina, le serrature, le finestre e porte. Sono gli ambiti settoriali in cui si concentra il “genio italico”, misurato attraverso il numero di richieste di brevetto europeo – in attesa che decolli quello comunitario, in discussione domani a Bruxelles - provenienti da imprese, centri di ricerca, Università e inventori individuali. Nicchie di mercato nelle quali l’Italia ha messo in gioco in 11 anni la propria capacità innovativa, quantificabile in 40.524 richieste di brevetto presentate all’Epo, l’European Patent Office, pari al 3,3% di tutte le domande presentate all’Ufficio europeo. Quarantamila domande che valgono “solo” una sesta posizione per numero di richieste fra i Paesi del G7 (alle spalle di Usa, Germania, Giappone, Francia, Gran Bretagna e prima solo del Canada), con un tasso di crescita però significativo (4,1% annuo, meglio di Gran Bretagna, Germania e Francia) e un’incidenza sulla popolazione (oltre 70 domande di brevetto ogni mille abitanti) e sul Pil (il 2,4% per ogni miliardo di euro di prodotto interno loro) analoga a quella inglese, ma ben inferiore a quella di altri Paesi, Germania in testa.

Se l’Italia innovativa, delineata dall’Osservatorio brevetti e marchi di Unioncamere, che analizza le domande di brevetti italiani presentati all’Epo e quelle di registrazione dei marchi depositati all’Uami, sconta quindi un certo “ritardo” rispetto agli altri componenti del G7 nel campo della tutela delle tecnologie, risulta invece assai più propensa alla tutela del design e del brand, tanto da occupare, nella medesima classifica, la quarta posizione per numero di marchi comunitari depositati e la seconda per le domande di design. Brand e creatività, insomma, ai quali l’Italia del made in Italy, nella sua lotta contro le imitazioni e la contraffazione, risulta ormai particolarmente attenta.

“L’accordo sul brevetto Ue rappresenta un passo importante e atteso da tutte le imprese comunitarie che puntano sulla creatività per vincere la sfida dei mercati mondiali”, evidenzia il presidente di Unioncamere, Ferruccio Dardanello. “Considerato l’impatto che questa innovazione avrà sulle imprese, mi auguro che con la pronuncia della Corte di Giustizia espressa ieri si possa riaprire il dibattito sulle questioni legate al brevetto Ue che necessitano di accordi e modalità di intervento condivise tra i 27 Stati membri, e non solo tra un numero ristretto di componenti, come il Consiglio competitività europeo sembra orientato a decidere nella riunione di domani. I dati dell’Osservatorio brevetti e marchi di Unioncamere riguardanti i brevetti Epo e soprattutto il deposito di marchi delle imprese italiane in Europa dimostrano che il nostro sistema produttivo è consapevole dell’importanza di difendere le proprie produzioni sul mercato comunitario. Questa consapevolezza potrà ulteriormente diffondersi solo se le imprese italiane avranno accesso a un sistema di tutela che non comporti un aggravio dei costi”.

40.000 mila brevetti europei in 11 anni
Tra il 1999 e il 2009 l’European Patent Office (EPO) ha pubblicato 1.246.233 domande di brevetto, l’80% delle quali sono state presentate dai Paesi del G7[1]. I Paesi del BRIC[2] detengono una quota esigua di domande di brevetto pubblicate nello stesso periodo, pari a 1,0%.

L’81,4% delle domande pubblicate dall’EPO tra il 1999 ed il 2009 proviene dal Nord: il 49,5% dal Nord-Ovest, con un apporto predominante della Lombardia, il 31,9% dal Nord-Est, grazie al contributo soprattutto di Emilia Romagna e Veneto. La quota rimanente si deve al Centro per il 13,2% e solo per il 4,0% al Mezzogiorno. Queste due macroaree, tuttavia, fanno registrare la più consistente variazione percentuale media annua (pari a +6,5% per il Sud e Isole).

Milano è in testa nella classifica delle province italiane, con il 25,9% delle richieste italiane di brevetto europeo da parte delle imprese e per il numero di imprese brevettanti (1.677). Il capoluogo lombardo è seguito a distanza da Torino (8,7% dei brevetti, 613 imprese brevettanti) e Bologna (7,1% dei brevetti e 479 imprese brevettanti).

Stmicroelectronics è l’indiscussa impresa leader italiana per numero di domande di brevetto Epo pubblicate: 1.587 le sue domande, più del doppio delle 609 del Centro Ricerche Fiat.

Fonte: Elaborazione Unioncamere-Dintec su dati EPO

52.000 marchi comunitari in 11 anni
Sono 620.196 le domande di marchio comunitario depositate tra il 1999 ed il 2009 presso l’Ufficio per l’Armonizzazione del Mercato Interno (UAMI il 65,9% delle quali sono state presentate dai Paesi del G7. I Paesi più attivi nel deposito di marchi presso UAMI sono gli Stati Uniti, con il 18,1% del totale domande, la Germania che raggiunge il 17,0% e la Gran Bretagna con l’11,6%. Le domande italiane sono 52.532. Il nostro Paese, con una quota del 8,5% delle domande, si posiziona così al quarto posto fra i paesi del G7.

Se si considera invece l’incidenza delle domande di marchio comunitario sulla popolazione, l’Italia si piazza al terzo posto nella classifica dei marchi per milione di abitanti, dietro a Germania e Gran Bretagna, ma davanti agli Stati Uniti.

La provincia con il maggior numero di marchi comunitari depositati è Milano, con una quota del 22,3% ma con una crescita nel periodo 1999-2009 inferiore rispetto alla media delle imprese italiane. Le altre province possiedono una quota di domande nettamente inferiore, con le grandi città metropolitane – come Roma, Bologna e Torino – che si collocano nella parte alta della classifica. Alcune città di provincia, caratterizzate da un diffuso utilizzo del marchio comunitario, presentano una variazione media annua per il periodo 1999-2009 nettamente inferiore al valore nazionale. Il rallentamento si riscontra ad esempio in alcune province del Veneto, come Verona e Vicenza.

Per il periodo 1999-2009 la classifica delle province in base al numero di imprese richiedenti il marchio comunitario vede Milano in prima posizione – con 3.636 imprese - seguita da Roma e da Bologna. Alle loro spalle si incontrano città di dimensioni contenute, sul cui territorio si trovano spesso dei distretti industriali, caratterizzati dalla presenza di piccole e medie imprese, come ad esempio Vicenza (784 imprese) e Treviso (681 Imprese).

La maggior parte dei richiedenti il marchio comunitario sono imprese, con una percentuale del 90,3%. Seguono le persone fisiche (8,0%), quindi le Associazioni, Enti pubblici e privati, Fondazioni, Università (1,6%).

I principali ambiti di tutela richiesti per il periodo 1999-2009 riguardano i prodotti di “largo consumo” - tra i quali figurano i dispositivi elettronici, elettrici, ottici, digitali, gli occhiali, gli oggetti di protezione, tra cui caschi, gli estintori – con una quota di marchi del 20,3%. A seguire i prodotti del “sistema moda” – con una quota di marchi del 20,2%. La prima classe riguardante i servizi si trova in terza posizione con una quota del 15,5%. Si tratta essenzialmente di servizi che implicano l’aiuto nell’esercizio o la direzione di un’azienda commerciale; l'aiuto nella direzione degli affari o delle funzioni commerciali di un'azienda industriale o commerciale; i servizi di imprese di pubblicità.

Accanto ai beni di largo consumo, al “sistema moda” e al terziario avanzato si posiziona il settore agroalimentare. Le imprese italiane che operano in questo settore ricorrono alla tutela dei prodotti prevalentemente nelle classi:

•classe 29 (carne, pesce, frutta/ortaggi conserv., latte e derivati, oli e grassi);
•classe 30 (caffè, tè, cacao, zucchero, riso, farine, gelati; miele; lievito, spezie,… );
•classe 33 (bevande alcoliche, tranne la birra).
Sommando il contributo di tutte le classi riconducibili al settore agroalimentare si ottiene per l’Italia una quota complessiva del 13,4%, nel periodo 1999-2009.

56.000 design comunitari in 7 anni
Il 65,9% delle 451.218 domande di design comunitario depositate tra il 2003-2009 presso l’Ufficio per l’Armonizzazione del mercato interno (UAMI) proviene dai Paesi del G7. Nello stesso periodo i Paesi BRIC contribuiscono alle domande di design comunitario con una quota del 1,1%.
L’Italia, con 56.123 domande e con tasso di crescita medio annuo del 9,7%, si posiziona pertanto al secondo posto – con una quota del 14,7% - dietro alla Germania (24,3%).
 
Gli USA modificano la legge sui brevetti con giubilo di Google e Apple
Chi è assiduo frequentatore di queste pagine ricorderà il caso del brevetto dell’iPod. Per evitare di pagare ingenti somme di denaro, Apple recuperò un uomo che tanto tempo fa aveva disegnato quello che sembrava un iPod acquisendone i diritti.

Questo fu possibile perchè la legge americana prevede il riscatto di un brevetto se si depositano prove in grado di dimostrare di aver inventato qualcosa anche se questa è stata brevettata successivamente da altri. Questo almeno fino a qualche giorno fa. Il senato americano, infatti, ha firmato il “Leahy-Smith America Invents Act” che modifica le regole in gioco.

Ora avrà diritto a esercitare la proprietà su un’invenzione solo chi ha brevettato per tempo la nuova tecnologia. Il tutto modificherà il sistema di patent trolling aumentando la competitività tra le società.

I providers non sono sceriffi
???La Corte di Giustizia (C-360/10 del 16.02.2012) ha recentemente stabilito che un Giudice nazionale non può imporre ad un fornitore di servizi di hosting di svolgere un controllo preventivo sui navigatori finalizzato a “prevenire” situazioni di possibile violazione del diritto d’autore.
Nella decisione si legge che “la tutela del diritto fondamentale di proprietà, di cui fanno parte i diritti di proprietà intellettuale, deve essere bilanciata con quella di altri diritti fondamentali” tra i quali rientrano la libertà d’espressione e la libertà di impresa.

Nel caso sottoposto all’esame della Corte l’ingiunzione di predisporre il sistema di filtraggio implica una sorveglianza sulla totalità o sulla maggior parte delle informazioni memorizzate presso il prestatore di servizi di hosting. “Tale sorveglianza è inoltre illimitata nel tempo, riguarda qualsiasi futura violazione e postula che si debbano tutelare non solo opere esistenti, bensì anche opere che non sono state ancora create nel momento in cui viene predisposto detto sistema. Un’ingiunzione di questo genere causerebbe, quindi, una grave violazione della libertà di impresa del prestatore di servizi di hosting, poiché l’obbligherebbe a predisporre un sistema informatico complesso, costoso, permanente e unicamente a sue spese”. Inoltre “gli effetti di detta ingiunzione non si limiterebbero al prestatore di servizi di hosting, poiché il sistema di filtraggio controverso è idoneo a ledere anche i diritti fondamentali degli utenti dei servizi di tale prestatore, ossia il loro diritto alla tutela dei dati personali e la loro libertà di ricevere o di comunicare informazioni”. “Infatti l’ingiunzione di predisporre il sistema di filtraggio controverso implicherebbe, da un lato, l’identificazione, l’analisi sistematica e l’elaborazione delle informazioni relative ai profili creati sulla rete sociale dagli utenti della medesima, informazioni, queste, che costituiscono dati personali protetti, in quanto consentono, in linea di principio, di identificare i suddetti utenti”.
Ancora, “detta ingiunzione rischierebbe di ledere la libertà di informazione, poiché tale sistema potrebbe non essere in grado di distinguere adeguatamente tra un contenuto illecito ed un contenuto lecito, sicché il suo impiego potrebbe produrre il risultato di bloccare comunicazioni aventi un contenuto lecito. Infatti, è indiscusso che la questione della liceità di una trasmissione dipende anche dall’applicazione di eccezioni di legge al diritto d’autore che variano da uno Stato membro all’altro. Inoltre, in determinati Stati membri talune opere possono rientrare nel pubblico dominio o possono essere state messe in linea a titolo gratuito da parte dei relativi autori”.
Per tutti questi motivi il Giudice nazionale non può ingiungere ad un prestatore di servizi di hosting di predisporre un sistema di filtraggio preventivo su tutti gli utenti finalizzato ad identificare opere che possano violare il diritto d’autore.